Friday, June 26, 2020

Tabella Reddito di cittadinanza 2020 – Importi e Requisiti RdC


  1. Gli importi complessivi annuali e mensili in tabella sono in scala di equivalenza e requisiti per poter inoltrare la domanda del Reddito di Cittadinanza 2020. La TABELLA Reddito di Cittadinanza 2020per importi dell’integrazione del reddito familiare in base ai componenti e con il contributo di locazione. A quanto ammonta l’importo complessivo del RdC moltiplicato per la scala di equivalenza e ridotti per il valore del reddito familiare? Scopriamolo.

Tabella importi Reddito di Cittadinanza 2020

La tabella per il beneficio economico del Reddito di Cittadinanza 2020 si compone di due parti:
  • Integrazione del reddito familiare: importi da 6.000,00 € a 13.200,00 € in base alla scala di equivalenza (per la Pensione di Cittadinanza si parte da 7.560,00 €).
  • Contributo al canone di locazione: è un contributo aggiuntivo destinato solo a chi è in affitto o è proprietario della casa in cui abita per cui ha acceso un mutuo.
“L’importo complessivo, – del Reddito di Cittadinanza – sommate le due componenti, non puòcomunque superare i 9.360 euroannui (780 euro mensili), moltiplicati per la scala di equivalenza e ridotti per il valore del reddito familiare.”


Contributo affitto/mutuo

Agli importi riportati nella tabella del Reddito di Cittadinanza 2020 va aggiunto un contributo per l’affitto di 280,00 € mensile oppure un contributo per il mutuo pari a 150,00 € mensile.
Il massimo contributo annuale per il mutuo è pari a 1.800,00 €. Il massimo contributo annuale per l’affitto è pari a 3.360,00 €, mentre per la Pensione di Cittadinanza il massimo contributo annuale per l’affitto è di 1.800,00 €.

Tabella importi Reddito di Cittadinanza

Ecco la tabella importi Reddito di Cittadinanza 2020 che indica gli importi del beneficio RdC mensile e annuale in base alla scala di equivalenza:



nucleo familiareScala di equivalenzaImporti RdC mensileTotale annuale
1 adulto1500,00 €6.000,00 €
1 adulto + 1 figlio minore1,2600,00 €7.200,00 €
1 adulto + 2 figli minori1,4700,00 €8.400,00 €
1 adulto + 3 figli minori1,6800,00 €9.600,00 €
2 adulti1,4700,00 €8.400,00 €
2 adulti + 1 figlio minore1,6800,00 €9.600,00 €
2 adulti + 2 figli minori1,8900,00 €10.800,00 €
2 adulti + 3 figli minori21.000,00 €12.000,00 €
3 adulti1,8900,00 €10.800,00 €
3 adulti + 1 figlio minore21.000,00 €12.000,00 €
3 adulti + 2 figli minori2,11.050,00 €12.600,00 €
4 adulti2,11.050,00 €12.600,00 €
4 adulti (o 3 adulti e 2 minori) tra cui una persona in condizione di disabilità grave o non autosufficiente2,21.100,00 €13.200,00 €

Tabella Importi Reddito di Cittadinanza 2020




Calcola importi RdC con la scala di equivalenza

La scala di equivalenza va da 1 a 2,2 in base alla composizione del nucleo familiare. E’ utile per il calcolo dell’importo del Reddito di Cittadinanzae funziona così. La scala di equivalenza


  • pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare;
  • viene incrementata di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18;
  • è incrementata di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne;
  • il massimo della scala di equivalenza RdC è di 2,1;
  • il massimo è elevato a 2,2 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Requisiti Reddito di Cittadinanza

Per richiedere il Reddito di Cittadinanza 2020 devi guardare la tabella per sapere se hai tutti i Requisiti RdC e beneficiare del sussidio economico. Questa tabella ti permette di conoscere i dettagli e inoltrare la richiesta del reddito di cittadinanza in sicurezza.
Tags,inps,naspi,reddito,rdc,italia,oggi
Source.https://www.adirai.it

Reddito di cittadinanza: da oggi è obbligatorio lavorare per il Comune. Chi non lo fa perde il sussidio

  • Reddito di cittadinanza: da oggi è obbligatorio lavorare per il Comune. Chi non lo fa perde il sussidio

L’APPROVAZIONE DEL DECRETO CHE OBBLIGA A CHI LO PERCEPISCE A FARE LAVORI DI UTILITÀ PER IL PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA, PENA LA PERDITA DEL SUSSIDIO.

  1. A dichiararlo è stato il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio: << E’ partita la fase 2 del Reddito di cittadinanza e da adesso è in vigore il decreto che permette ai Comuni di impiegare chi riceve il Reddito di cittadinanza per i cosiddetti lavori di pubblica utilità.
  2. beneficiari dovranno rendersi disponibili per 8 ore alla settimana e dare una mano al Comune dove risiedono. Potranno ad esempio fare piccola manutenzione, pulire giardini, togliere graffiti dagli edifici pubblici, aiutare anziani nelle mansioni quotidiane.
    – Queste attività sono obbligatorie per chi riceve il Reddito di cittadinanza, pena il rischio di perderlo, e sono un’ulteriore risposta a chi teme che qualcuno volesse pagare le persone per non fare niente. 


Source
http://www.notizieuniversali.it/

Thursday, June 25, 2020

Disoccupati senza NASpI, in arrivo una nuova indennità: come fare domanda



Nuova tutela per disoccupati senza Naspi. Sei rimasto senza lavoro e senza possibilità di accedere alla  NASpI al termine di un periodo di CIG in deroga? Ti starai chiedendo se hai magari diritto a qualche agevolazione o paracadute per affrontare questa particolare fase di transizione verso la ricerca di una nuova occupazione? La risposta è contenuta nel nuovo “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020).
In particolare, l’art. 87 dispone che ai lavoratori i quali hanno cessato la CIGD – nel periodo compreso dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 – è concessa, nel limite massimo di 12 mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di cassa integrazione guadagni in deroga, un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa.
La novità legislativa prevede che le Regioni e le Province autonome concedano l’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga di cui trattasi, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS. Inoltre, ai suddetti lavoratori, dal 1° gennaio 2019, devono essere applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del Lavoro e all’ANPAL.
Ma come fare domanda per i disoccupati senza NASpI al termine di un periodo di CIGD? La nuova disposizione normativa è stata illustrata dall’INPS con la Circolare n. 75 del 22 giugno 2020. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Naspi 2020: cosa fare se si trova lavoro. Sospensione, riattivazione, contratti, redditi

Indennità disoccupati senza NASpI: a chi spetta?

L’indennità in argomento può essere decretata da parte delle Regioni e delle Province autonome, nel limite massimo di 12 mesi, in favore dei lavoratori che abbiano cessato un precedente periodo di cassa integrazione guadagni in deroga, nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, senza titolo all’indennità di disoccupazione NASpI.
Al fine di individuare i destinatari del trattamento in argomento, si precisa che il decreto di CIGD – che deve precedere, senza soluzione di continuità, la concessione dell’indennità da parte delle Regioni e delle Province autonome – rientra esclusivamente tra le fattispecie normative di seguito esplicitate:
  • CIG in deroga ai criteri dell’art. 2 del D.I. n. 83473 del 1° agosto 2014;
  • CIG in deroga di cui all’art. 1, co. 145, della L. n. 205/2017;
  • CIG in deroga ai sensi dell’art. 26-ter, co. 2, del D.L. n. 4/2019 (cd. “Decretone”, convertito in L. n. 26/2019).
L’indennità può essere concessa a tutti i lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro. Da notare che sono compresi gli apprendisti ed i lavoratori somministrati. Non si applica, invece, il requisito dell’anzianità aziendale di almeno 12 mesi.

Indennità disoccupati senza NASpI: calcolo

L’indennità, fa sapere l’INPS, viene calcolata secondo le consuete modalità della mobilità in deroga. Gli importi massimi dell’integrazione salariale, a cui far riferimento per il calcolo della prestazione, sono di seguito riepilogati:
  • dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017: l’importo netto è pari a 914,96 euro per retribuzione inferiore o uguale a 2.102,24 euro;
  • dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018: l’importo netto è pari a 1.099,70 euro per retribuzione superiore a 2.102,24 euro.

Indennità disoccupati senza NASpI: verifica delle risorse finanziarie

Come accennato, le Regioni e le Province autonome concedono l’indennità esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS. A tal fine, queste ultime provvederanno a inoltrare all’Istituto Previdenziale una dichiarazione di responsabilità in ordine ai seguenti punti:
  • completamento della decretazione per gli anni 2014/2018;
  • presenza, nella banca dati dell’Istituto (“SIP”), di tutti i decreti di concessione;
  • assunzione della responsabilità finanziaria sulla gestione delle eventuali situazioni di sospensione o di contenzioso.
Successivamente le Regioni e le Province autonome, prima dell’adozione del decreto, dovranno richiedere la “verifica della disponibilità finanziaria”. A tal fine, le stesse dovranno inviare alla Direzione regionale INPS territorialmente competente, a mezzo PEC, le specifiche di cui all’emanando decreto di concessione, contenenti:
  • la dichiarazione relativa all’esistenza del piano regionale con cui si individuano le politiche attive del lavoro, applicate a far data dal 1° gennaio 2019, comunicato al Ministero del Lavoro e all’ANPAL;
  • l’elenco nominativo e i codici fiscali dei lavoratori interessati, con specifica indicazione delle seguenti informazioni: data di cessazione del precedente trattamento di CIG in deroga concesso; data di inizio dell’indennità concessa, che dovrà decorrere dal giorno successivo alla fine della precedente prestazione di cassa integrazione in deroga concessa; data della fine dell’indennità concessa e stima del costo prevista.

Indennità disoccupati senza NASpI: decreti di concessione dell’indennità

Le Regioni e le Province autonome, ricevuta la valutazione positiva in ordine alla sostenibilità finanziaria da parte dell’Istituto, a mezzo PEC, potranno procedere all’emanazione del decreto di concessione del trattamento.
La trasmissione all’INPS del decreto di concessione avverrà esclusivamente per il tramite del Sistema Informativo Percettori (“SIP”), utilizzando il numero di decreto convenzionale “19251”.
Successivamente all’invio in “SIP” del decreto di concessione, lo stesso sarà visibile, preliminarmente, solo alla Direzione regionale INPS competente, che dovrà effettuare il controllo sulla coerenza tra quanto decretato dalla Regione/Provincia autonoma e la sostenibilità finanziaria precedentemente comunicata dall’INPS. Per effettuare tale controllo, la Direzione regionale INPS dovrà confrontare la stima della spesa complessiva del decreto, calcolata direttamente dal “SIP”, con l’importo di sostenibilità finanziaria precedentemente comunicato.
Se tale confronto ha esito positivo, la Direzione regionale procederà con la validazione in SIP del decreto trasmesso dalla Regione/Provincia autonoma, rendendolo visibile a tutte le Strutture territoriali competenti per i successivi adempimenti.

Indennità disoccupati senza NASpI: modalità di pagamento

Il pagamento dell’indennità è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un’apposita domanda online di mobilità in deroga.
Per erogare le indennità citate le Strutture territoriali, una volta ricevuta dalla Regione/Provincia autonoma la dichiarazione contenente la volontà di avvalersi della norma in esame, dovranno inserire nella procedura di pagamento della prestazione il codice intervento di prossima istituzione, il cui rilascio sarà comunicato con successivo messaggio.
Per procedere all’erogazione delle prestazioni in deroga, l’operatore di Sede dovrà controllare che:
  • il nominativo non abbia titolo all’indennità di disoccupazione NASpI e che abbia beneficiato di una prestazione di CIG in deroga – concessa dalla Regione/Provincia autonoma – cessata nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018;
  • l’indennità sia senza soluzione di continuità rispetto alla fine della precedente prestazione di CIGD.
Si ricorda, al riguardo, che la percezione dell’indennità dà titolo all’accredito della contribuzione figurativa e al riconoscimento, ove spettante, dell’ANF.

Indennità disoccupati senza NASpI: cumulabilità e compatibilità

Infine, in merito alla cumulabilità e alla compatibilità dell’indennità, l’INPS afferma che, laddove il beneficiario del trattamento in commento si rioccupi con un lavoro subordinato, a tempo determinato o a tempo parziale, potrà operare solo la sospensione della prestazione e non lo “slittamento della data finale della stessa” in quanto il termine della prestazione è già indicato nel decreto di concessione.
Non è possibile, quindi, corrispondere l’indennità in forma anticipata in un’unica soluzione in quanto non è previsto dalla norma in esame.
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La novità legislativa prevede che le Regioni e le Province autonome concedano l’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga di cui trattasi, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS. Inoltre, ai suddetti lavoratori, dal 1° gennaio 2019, devono essere applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del Lavoro e all’ANPAL.
Ma come fare domanda per i disoccupati senza NASpI al termine di un periodo di CIGD? La nuova disposizione normativa è stata illustrata dall’INPS con la Circolare n. 75 del 22 giugno 2020. Ecco tutto quello che c’è da sapere



Indennità disoccupati senza NASpI: a chi spetta?

L’indennità in argomento può essere decretata da parte delle Regioni e delle Province autonome, nel limite massimo di 12 mesi, in favore dei lavoratori che abbiano cessato un precedente periodo di cassa integrazione guadagni in deroga, nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, senza titolo all’indennità di disoccupazione NASpI



Al fine di individuare i destinatari del trattamento in argomento, si precisa che il decreto di CIGD – che deve precedere, senza soluzione di continuità, la concessione dell’indennità da parte delle Regioni e delle Province autonome – rientra esclusivamente tra le fattispecie normative di seguito esplicitate:
  • CIG in deroga ai criteri dell’art. 2 del D.I. n. 83473 del 1° agosto 2014;
  • CIG in deroga di cui all’art. 1, co. 145, della L. n. 205/2017;
  • CIG in deroga ai sensi dell’art. 26-ter, co. 2, del D.L. n. 4/2019 (cd. “Decretone”, convertito in L. n. 26/2019).
L’indennità può essere concessa a tutti i lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro. Da notare che sono compresi gli apprendisti ed i lavoratori somministrati. Non si applica, invece, il requisito dell’anzianità aziendale di almeno 12 mesi.

Indennità disoccupati senza NASpI: calcolo

L’indennità, fa sapere l’INPS, viene calcolata secondo le consuete modalità della mobilità in deroga. Gli importi massimi dell’integrazione salariale, a cui far riferimento per il calcolo della prestazione, sono di seguito riepilogati:
  • dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017: l’importo netto è pari a 914,96 euro per retribuzione inferiore o uguale a 2.102,24 euro;
  • dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018: l’importo netto è pari a 1.099,70 euro per retribuzione superiore a 2.102,24 euro.

Indennità disoccupati senza NASpI: verifica delle risorse finanziarie

Come accennato, le Regioni e le Province autonome concedono l’indennità esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS. A tal fine, queste ultime provvederanno a inoltrare all’Istituto Previdenziale una dichiarazione di responsabilità in ordine ai seguenti punti:
  • completamento della decretazione per gli anni 2014/2018;
  • presenza, nella banca dati dell’Istituto (“SIP”), di tutti i decreti di concessione;
  • assunzione della responsabilità finanziaria sulla gestione delle eventuali situazioni di sospensione o di contenzioso.
Successivamente le Regioni e le Province autonome, prima dell’adozione del decreto, dovranno richiedere la “verifica della disponibilità finanziaria”. A tal fine, le stesse dovranno inviare alla Direzione regionale INPS territorialmente competente, a mezzo PEC, le specifiche di cui all’emanando decreto di concessione, contenenti

  • la dichiarazione relativa all’esistenza del piano regionale con cui si individuano le politiche attive del lavoro, applicate a far data dal 1° gennaio 2019, comunicato al Ministero del Lavoro e all’ANPAL;
  • l’elenco nominativo e i codici fiscali dei lavoratori interessati, con specifica indicazione delle seguenti informazioni: data di cessazione del precedente trattamento di CIG in deroga concesso; data di inizio dell’indennità concessa, che dovrà decorrere dal giorno successivo alla fine della precedente prestazione di cassa integrazione in deroga concessa; data della fine dell’indennità concessa e stima del costo prevista.

Indennità disoccupati senza NASpI: decreti di concessione dell’indennità

Le Regioni e le Province autonome, ricevuta la valutazione positiva in ordine alla sostenibilità finanziaria da parte dell’Istituto, a mezzo PEC, potranno procedere all’emanazione del decreto di concessione del trattamento.
La trasmissione all’INPS del decreto di concessione avverrà esclusivamente per il tramite del Sistema Informativo Percettori (“SIP”), utilizzando il numero di decreto convenzionale “19251”.
Successivamente all’invio in “SIP” del decreto di concessione, lo stesso sarà visibile, preliminarmente, solo alla Direzione regionale INPS competente, che dovrà effettuare il controllo sulla coerenza tra quanto decretato dalla Regione/Provincia autonoma e la sostenibilità finanziaria precedentemente comunicata dall’INPS. Per effettuare tale controllo, la Direzione regionale INPS dovrà confrontare la stima della spesa complessiva del decreto, calcolata direttamente dal “SIP”, con l’importo di sostenibilità finanziaria precedentemente comunicato.
Se tale confronto ha esito positivo, la Direzione regionale procederà con la validazione in SIP del decreto trasmesso dalla Regione/Provincia autonoma, rendendolo visibile a tutte le Strutture territoriali competenti per i successivi adempimenti.

Indennità disoccupati senza NASpI: modalità di pagamento

Il pagamento dell’indennità è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un’apposita domanda online di mobilità in deroga.
Per erogare le indennità citate le Strutture territoriali, una volta ricevuta dalla Regione/Provincia autonoma la dichiarazione contenente la volontà di avvalersi della norma in esame, dovranno inserire nella procedura di pagamento della prestazione il codice intervento di prossima istituzione, il cui rilascio sarà comunicato con successivo messaggio.
Per procedere all’erogazione delle prestazioni in deroga, l’operatore di Sede dovrà controllare che:
  • il nominativo non abbia titolo all’indennità di disoccupazione NASpI e che abbia beneficiato di una prestazione di CIG in deroga – concessa dalla Regione/Provincia autonoma – cessata nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018;
  • l’indennità sia senza soluzione di continuità rispetto alla fine della precedente prestazione di CIGD.
Si ricorda, al riguardo, che la percezione dell’indennità dà titolo all’accredito della contribuzione figurativa e al riconoscimento, ove spettante, dell’ANF.

Indennità disoccupati senza NASpI: cumulabilità e compatibilità

Infine, in merito alla cumulabilità e alla compatibilità dell’indennità, l’INPS afferma che, laddove il beneficiario del trattamento in commento si rioccupi con un lavoro subordinato, a tempo determinato o a tempo parziale, potrà operare solo la sospensione della prestazione e non lo “slittamento della data finale della stessa” in quanto il termine della prestazione è già indicato nel decreto di concessione.
Non è possibile, quindi, corrispondere l’indennità in forma anticipata in un’unica soluzione in quanto non è previsto dalla norma in esame.